I decreti 102/14 e 26.06.2017 “Requisiti Minimi” sanciscono specifici obblighi all’interno del contesto, più ampio e dettagliato, costituito dalle direttive europee sull’incremento dell’efficienza energetica e la conseguente riduzione dei consumi.
In quest’ottica, la diagnosi energetica diventa un inevitabile punto di partenza per l’esecuzione di qualsiasi opera di risparmio energetico, prima fra tutte quelle relative a termoregolazione e contabilizzazione del calore.
Ma che cosa si intende esattamente per diagnosi energetica?
La definizione “formale” è fornita da D.Lgs. 192/05 che la descrive come una procedura sistematica volta a fornire un’analisi energetica dell’edificio, a simulare i possibili interventi di risparmio energetico, ad identificare le prestazioni raggiungibili a valle degli interventi ed a riferire in merito ai risultati.
Abbiamo già individuato la legislazione di riferimento, e per capire quando è obbligatorio redigere questo documento bisogna innanzitutto distinguere tra grandi aziende ed edifici residenziali (che è il campo di mio interesse).
Il Decreto Requisiti Minimi prevede l’obbligo di diagnosi energetica in un elenco di casistiche non esaustivo: la diagnosi energetica, nel caso di edifici residenziali, è in sostanza uno studio approfondito del comportamento dell’edificio, con finalità di miglioramento energetico o valutazione del fabbisogno per procedere poi alla contabilizzazione del calore.
Questi due argomenti finiscono per essere spesso collegati: infatti il committente (il condominio) può potenzialmente ammortizzare il costo della diagnosi energetica con il beneficio ottenuto tramite la contabilizzazione del calore, dato dai minori consumi.
Fonte immagine : http://www.logical.it/focus.aspx?id=13
Il fine ultimo della diagnosi energetica è di valutare l’efficienza e le condizioni d’uso dell’edificio e dei suoi impianti, per poter proporre interventi migliorativi ed esplicitare l’analisi dei costi di interventi, dei risparmi e dei tempi di ammortamento della spesa iniziale.
I passaggi per la compilazione della diagnosi energetica si possono così riassumere:
- il rilievo dell’edificio, inteso come composto da fabbricato ed impianti, e l’analisi dei dati climatici reali del contesto, che possono non corrispondere a quelli utilizzati in condizioni standard;
- il report delle abitudini di uso reale dell’edificio da parte di ogni singolo condomino, che riflette le proprie abitudini, per poter modellare le caratteristiche interne delle unità immobiliari;
- l’analisi energetica dell’edificio, condotta secondo la modalità di valutazione A3 (tailored rating);
- la validazione del modello di calcolo, da effettuarsi attraverso un confronto tra i consumi calcolati ed i consumi
reali (consumi storici) che non devono discostarsi per più del 5%; - una volta appurata l’affidabilità del modello, la simulazione dei possibili scenari di risparmio energetico, ciascuno composto da differenti interventi;
- l’analisi economica delle opere di risparmio energetico, condotta secondo la norma UNI EN 15459 che deve contemplare fattori come la fattibilità tecnica, l’investimento iniziale, gli eventuali bonus fiscali, il guadagno;
- infine la redazione del cosiddetto “rapporto finale” o “relazione di diagnosi energetica“.
Potete trovare un ulteriore approfondimento normativo nella sezione FAQ del sito.
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